La firma digitale

La legge n. 69 del 2009 ha delegato il Governo a dare attuazione all’informatizzazione dell’atto pubblico notarile, in relazione a quanto già previsto dal Codice civile e dal Codice dell’amministrazione digitale.
La funzione notarile di certezza è stata dunque obbligata a innovarsi garantendo nel contempo efficienza e tutela dei diritti del cittadino.
Con l'avvento di Internet e delle più moderne forme di comunicazione il vecchio e spesso impolverato studio notarile, depositario di documenti anche fondamentali e spesso antichi, ha dovuto aprirsi alle reti informatiche.
Oggi, infatti, il notaio può:
1) Effettuare gli accertamenti a lui demandati dalla legge (visure ipotecarie, catastali, ecc.) direttamente dallo studio.
2) Risolvere qualunque problema giuridico mediante la consultazione delle più svariate banche dati, dal CED della Cassazione, agli studi del Consiglio Nazionale del Notariato, dalla Gazzetta Ufficiale a studi teorici di svariati editori.
3) Effettuare l'adempimento unico telematico per gli atti immobiliari;
4) Provvedere all'iscrizione telematica al Registro delle Imprese di tutte le formalità ad esso connesse.
La legge n. 69 del 2009 ha delegato il Governo a dare attuazione all’informatizzazione dell’atto pubblico notarile,
in relazione a quanto già previsto dal Codice civile e dal Codice dell’amministrazione digitale.
L'ultima innovazione
Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 24 giugno 2010 e pubblicato in «Gazzetta Ufficiale trasformarsi in di fatto il notaio in un "professionista digitale" con la conseguenza che gli atti notarili potranno essere direttamente originati in formato elettronico e come tali conservati.
Con le nuove norme il notaio potrà:
a) formare gli atti su carta e rilasciarli ai clienti, oltre che in originale cartaceo, in copia autentica cartacea;
b) formare gli atti su carta e rilasciarli ai clienti, oltre che in originale cartaceo, in copia autentica elettronica;
c) formare gli atti su supporto digitale e rilasciarli ai clienti, oltre che in originale informatico, in copia autentica cartacea;
d) formare gli atti su file e rilasciarli ai clienti, oltre che in originale elettronico, in copia autentica elettronica.
Di conseguenza cambia anche la forma del rogito perché il notaio potrà:
a) leggere l'atto direttamente al computer mediante l'uso personale degli strumenti informatici;
b) ricevere la sottoscrizione elettronica dei clienti, i quali, arrivati nell' ufficio del notaio con la smart card contenente la propria firma elettronica apporranno personalmente la sottoscrizione informatica all'atto formato digitalmente;
c) firmare l'atto in presenza delle parti mediante la smart card contenente la sua firma digitale, dopo aver dato atto della validità del certificato di firma utilizzato dai contraenti.
La funzione notarile di certezza è stata dunque obbligata a innovarsi garantendo nel contempo efficienza e tutela dei diritti del cittadino.
Con l'avvento di Internet e delle più moderne forme di comunicazione il vecchio e spesso impolverato studio notarile, depositario di documenti anche fondamentali e spesso antichi, ha dovuto aprirsi alle reti informatiche.
Oggi, infatti, il notaio può:
1) Effettuare gli accertamenti a lui demandati dalla legge (visure ipotecarie, catastali, ecc.) direttamente dallo studio.
2) Risolvere qualunque problema giuridico mediante la consultazione delle più svariate banche dati, dal CED della Cassazione, agli studi del Consiglio Nazionale del Notariato, dalla Gazzetta Ufficiale a studi teorici di svariati editori.
3) Effettuare l'adempimento unico telematico per gli atti immobiliari;
4) Provvedere all'iscrizione telematica al Registro delle Imprese di tutte le formalità ad esso connesse.
La legge n. 69 del 2009 ha delegato il Governo a dare attuazione all’informatizzazione dell’atto pubblico notarile,
in relazione a quanto già previsto dal Codice civile e dal Codice dell’amministrazione digitale.
L'ultima innovazione
Il decreto legislativo approvato dal Consiglio dei ministri il 24 giugno 2010 e pubblicato in «Gazzetta Ufficiale trasformarsi in di fatto il notaio in un "professionista digitale" con la conseguenza che gli atti notarili potranno essere direttamente originati in formato elettronico e come tali conservati.
Con le nuove norme il notaio potrà:
a) formare gli atti su carta e rilasciarli ai clienti, oltre che in originale cartaceo, in copia autentica cartacea;
b) formare gli atti su carta e rilasciarli ai clienti, oltre che in originale cartaceo, in copia autentica elettronica;
c) formare gli atti su supporto digitale e rilasciarli ai clienti, oltre che in originale informatico, in copia autentica cartacea;
d) formare gli atti su file e rilasciarli ai clienti, oltre che in originale elettronico, in copia autentica elettronica.
Di conseguenza cambia anche la forma del rogito perché il notaio potrà:
a) leggere l'atto direttamente al computer mediante l'uso personale degli strumenti informatici;
b) ricevere la sottoscrizione elettronica dei clienti, i quali, arrivati nell' ufficio del notaio con la smart card contenente la propria firma elettronica apporranno personalmente la sottoscrizione informatica all'atto formato digitalmente;
c) firmare l'atto in presenza delle parti mediante la smart card contenente la sua firma digitale, dopo aver dato atto della validità del certificato di firma utilizzato dai contraenti.